31 Gennaio 2017

I principali strumenti di Tutela per la protezione del Patrimonio Personale e Familiare

I principali strumenti di Tutela per la protezione del Patrimonio Personale e Familiare

La crisi crescente in vari settori, da quello lavorativo/professionale a quello familiare, ha diffuso una certa urgenza nel “blindare” il proprio patrimonio per se e/o i propri cari. Temere di perdere, o comunque di porre a rischio il patrimonio famigliare (e personale) a fronte di una crisi di impresa, un problema professionale od un evento familiare (ad esempio, lutto del capostipite indebitato) è un RISCHIO CONCRETO. Un rischio che non possiamo fronteggiare in altro modo che prevenendone gli effetti funesti, laddove dovesse manifestarsi, agendo sempre e solo PREVENTIVAMENTE e CAUTELATIVAMENTE.

Nel nostro paese, allo scopo predetto, esistono alcuni strumenti mirati, diversi o combinati, che, avuto riguardo alle diverse finalità perseguite, ci aiutano a tutelare il patrimonio ed allo stesso tempo a consolidarlo, evitando che le “conseguenze negative” di uno dei possibili eventi negativi prima citati possa minarne la consistenza e “la salute” dello stesso.

A tal scopo esistono strumenti mirati, diversi o combinati, a secondo delle finalità perseguite. 

Tuttavia i benefici relativi alla tutela del patrimonio vengono perseguiti sulla base di finalità meritevoli di tutela e di strategie lungimiranti che tengono in considerazioni numerosi fattori quali ad esempio lo scopo, i beneficiari, il patrimonio, lo status attuale, quello perseguito, la situazione professionale, familiare ed a volte sentimentale.

Una corretta tutela del patrimonio non può prescindere dalle finalità perseguite, ma allo stesso tempo non può ignorare la situazione di partenza o l’eventuale esigenza di gestione del patrimonio o dei suoi frutti o dei singoli casi personali.

Ecco di seguito 5 strumenti utili a tutelare il patrimonio personale e quello famigliare, finalizzati a raggiungere l’equilibrio tra ottimizzazione fiscale e protezione del patrimonio. Si tratta di brevi cenni informativi, fermo restando che RES rimane volentieri a disposizione di tutti coloro che desiderino dedicare all’argomento specifica attenzione in sede formativa

  1. Fondo Patrimoniale

– Se l’esigenza fosse quella di  soddisfare i bisogni della famiglia in merito al mantenimento, assistenza e contribuzione questo è lo strumento indicato. Ci consentirà, divenendo patrimonio separato, di tutelare i beni familiari (immobili, mobili registrati o titoli di credito) dai rischi per esempio professionali o imprenditoriali, quali pretese creditorie o risarcitorie nascenti da situazioni lavorative od altro genere qualora i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari o elusive.

– Per costituirlo è necessario il matrimonio con valenza civile e l’atto pubblico di costituzione dei coniugi o di un terzo annotato a margine dell’atto di matrimonio. Per tanto non possono beneficiarne le coppie di fatto e cessa nel caso di morte del coniuge, divorzio, annullamento del matrimonio. La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi.

  1. Vincolo di destinazione

– Se l’interesse da tutelare fosse quello di una persona fisica, di un soggetto disabile, della famiglia di fatto (che non trova spazio con l’applicazione del fondo) o di un Ente, allora questo potrebbe essere lo strumento adeguato. La figura, ex art. 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità degli atti, è recente e permette di creare un patrimonio vincolato con determinati beni (immobili o mobili registrati).

– Si costituisce con atto pubblico e l’interesse da tutelare deve essere meritevole, come ad esempio quello di un disabile, di una fondazione, per dirimere dispute patrimoniali nelle separazioni, o per tutelare gli interessi dei soggetti in una famiglia di fatto. Comunque l’individuazione dell’interesse meritevole è fondamentale e deve essere fatta in maniera precisa prima della costituzione, in quanto il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità, quella sulla meritevolezza dell’interesse, nel caso, è affidata successivamente al giudice.

– La durata del vincolo di destinazione è limitata nel tempo ad un massimo 90 anni in riferimento agli Enti o alla vita del beneficiario nel caso di persona fisica ed ha un periodo di monitoraggio di 5 anni.

  1. Trust

– Se l’interesse da tutelare è quello di un terzo soggetto qualsiasi, allora questo strumento potrebbe essere utile. Per quanto meno vincolante degli altri, in quanto non pone dei limiti in merito ai beneficiari o ai beni conferiti, realizza comunque quella segregazione del patrimonio utile alla sua tutela.

– Il Trust è un negozio che, come il vincolo di destinazione, è permesso dall’art 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità degli atti di destinazione del patrimonio, ma non è regolato da nessuna norma italiana, viene recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89 che permette che sia regolato da altre norme straniere di riferimento quali quella dei paesi Anglosassoni o del Commonwealth, ma anche di quelli del civil law come la Repubblica di S. Marino.

– Il Trust viene costituito dal soggetto intestatario del patrimonio (settlor) che cede la proprietà dei beni ad un secondo soggetto (trustee) che ne detiene la titolarità e, nel caso, la gestione per destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al beneficiario finale, secondo il vincolo di destinazione iniziale. Può essere prevista la figura del ” guardiano” che vigila sul trustee e sul vincolo di destinazione.

  1. Polizze di assicurazione e fondi pensione

– Se l’intenzione è quella di costruirsi un capitale che abbia uno scopo previdenziale, allora questi prodotti potrebbero fare al caso nostro. Gli stessi, nel caso vengano portati a scadenza, rendono il capitale costituito insequestrabile ed impignorabile.

– Sul mercato esistono numerose offerte di prodotti assicurativi: è fondamentale, al fine dell’ ottenimento certo della segregazione del capitale che sarà disponibile a scadenza,  verificarne il fine previdenziale e portare a termine il contratto. (

  1. Il contratto fiduciario

– Se lo scopo fosse quello della riservatezza, cioè di porre “una sorta di scudo” tra il proprio patrimonio ed i terzi, questo strumento potrebbe aiutarti, integrando e potenziando eventuali altri strumenti come il Trust e le Polizze. Infatti, esso non attua una segregazione del patrimonio ma un’interfaccia con i terzi in base allo scopo che vuoi realizzare.

– Si costituisce tramite un negozio giuridico detto fiduciario tra il reale titolare del patrimonio (fiduciante) e la società fiduciaria (monitorata dalla pubblica autorità) che assume l’amministrazione dei beni per conto del fiduciante, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni (L. 1966/39). Tale società è l’unico intermediario abilitato alla compensazione delle plusvalenze e minusvalenze di società non azionarie (srl) e di redditi diversi derivanti da contratti di natura finanziaria (finanziamento e polizze assizurative) con le plusvalenze e minusvalenze generate da altri strumenti finanziari trattati in regime di risparmio amministrativo (art. 6 d.lgs n 461/1997)

In Conclusione

In questo post abbiamo dato un’ overview dei principali strumenti presenti sul mercato per preservare, ottimizzare e tutelare il patrimonio personale e familiare.

Va comunque precisato che ciascuno di questi strumenti richiede conoscenze approfondite e un’attenta analisi della situazione di partenza rispetto agli obiettivi e allo scopo prefissato del singolo soggetto, che non sempre qualsiasi consulente bancario e/o finanziario sono nelle condizioni di poter assicurare – SENZA UNA ADEGUATA E SPECIALISTICA FORMAZIONE- ai soggetti che potrebbero beneficiarne e , con semplici ed adeguate mosse, provvedere ad hoc.

Polignano a Mare, 24 Gennaio 2017