28 Maggio 2017

Esponenti aziendali: la versione di BCE

Esponenti aziendali: la versione di BCE

L’organo di amministrazione di un ente creditizio deve essere idoneo ad assolvere le proprie responsabilità ed essere composto in modo tale da contribuire all’amministrazione efficace dell’ente e a un processo decisionale equilibrato. E’ in forza di questa premessa che BCE ha reso nota nel mese di maggio 2017, una nuova Guida sulle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali. Il testo, giunto a seguito di una consultazione avviata nel novembre 2016,  si pone l’obiettivo di definire con maggiore dettaglio le politiche con cui individuare i requisiti in commento, esplicitando i controlli e le fasi da affrontare, per un compiuto monitoraggio.

Già la Banca d’Italia ha avuto modo, in più occasioni, di sottolineare come gli intermediari debbano dotarsi di assetti di governance efficaci, di professionalità adeguate, di manager capaci e autonomi i quali ispirino i propri comportamenti a rigore e indipendenza. In un intervento pubblico, ha tra l’altro avuto modo di affermare come “in più casi, a far parte degli organi aziendali sono chiamati esponenti di enti pubblici, associazioni di categoria, imprese, che non svolgono professionalmente tale compito; vi si dedicano su basi poco più che volontarie: questo aspetto può generare problematicità. La Vigilanza sottolinea, comunque, che sono necessari, per i confidi, esponenti validi e qualificati che responsabilmente si assumano l’onere di gestire un intermediario da cui sono attesi comportamenti ispirati a una gestione sana e prudente.”

 Ancora, a proposito dei Confidi, Banca d’Italia (Corrado Baldinelli, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati): “dalle prime evidenze emerse dagli approfondimenti di vigilanza cartolare e ispettiva sottolineano le necessità di rimuovere alcune distorsioni – relativamente al profilo dell’autonomia gestionale – presenti nel rapporto tra il Confidi e la rispettiva associazione di categoria. Questo rapporto è ambivalente: da un lato vi sono i benefici, tradizionalmente richiamati dalla letteratura e dall’esperienza, connessi con la conoscenza più approfondita della clientela, resa possibile dalla mediazione dell’associazione di categoria, presente con le sue articolazioni in modo capillare sul territorio. Dall’altro, però, possono emergere condizionamenti impropri che rischiano di piegare l’autonomia del Confidi a volontà esterne, riconducibili al criterio dell’appartenenza.  Ne possono risultare condizionate le decisioni in materia di strategie e presenza territoriale, le scelte allocative, la politica degli investimenti immobiliari, quella del personale.”

La Guida, non ha valore vincolante e nasce principalmente per i soggetti sottoposti a vigilanza diretta della BCE, si ricordi infatti che con l’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo è svolto dalla Banca Centrale Europea per quanto riguarda gli esponenti delle banche “significative” e dalla Banca d’Italia per quelli delle banche “meno significative” (dal 4 novembre 2014 in particolare la BCE è competente per le decisioni in materia di verifica dell’idoneità di tutti i membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi sottoposti alla sua vigilanza diretta).

Benché diretta dunque a soggetti bancari di evidenti dimensioni, si rivela uno strumento alquanto utile poiché fornisce diversi dettagli operativi per la verifica in oggetto nonché enuncia principi (ed elementi di novità) che possono essere replicati, con i dovuti aggiustamenti, anche in realtà non vigilate e non necessariamente sottoposte a vigilanza BCE.

Vengono indicati cinque criteri sulla base dei quali vengono valutati professionalità ed onorabilità:

  • onorabilità;
  • esperienza;
  • conflitto di interessi e indipendenza di giudizio;
  • disponibilità di tempo;
  • idoneità complessiva dell’organo di amministrazione.

Si tratta di criteri invero già richiamati dalla normativa nazionale, tuttavia vi sono degli spunti degni di nota.

Primo fra tutti, l’esplicare (e ribadire) l’esigenza di un controllo costante sul possesso dei requisiti in questione la cui verifica non può limitarsi ad una fase iniziale ma richiede un monitoraggio continuo, soprattutto a fronte di eventuali eventi che modificano le condizioni pregresse.

Per quel che concerne l’esperienza, essa va valutata tenendo conto dell’istruzione, del precedente percorso lavorativo  e del percorso formativo, inteso sia quale iter già concluso che in programma. In particolare un piano di formazione in caso di esperienza parzialmente carente in ambito specifico può comunque contribuire a rendere il soggetto idoneo qualora non in possesso dell’esperienza decennale (o quinquennale e triennale) richiesta.

Sempre sull’esperienza,  infatti la Guida esige un maggior lasso temporale perché vi sia una presunzione di adeguatezza: così a fronte dei 5 anni di esperienza professionale recente per l’AD o un Presidente non esecutivo delle Circolari 285 e 288 della Banca d’Italia, la BCE parla di 10 anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti, mentre rimane invariato il triennio richiesto ai componenti.

Si tenga inoltre presente che non tutti i componenti di un organo di amministrazione devono possedere tutti i requisiti e non per forza in ambito bancario: così può esserci l’esperto nel campo della tecnologia.

L’onorabilità non conosce deroghe o principi di proporzionalità ed anzi, precisa la Guida “andrebbe condotta per tutte le tipologie di intermediari con le stesse modalità”. E’ interessante notare come per BCE il procedimento giudiziario in sé pregiudichi l’onorabilità anche se l’esito finale sia favorevole e non sfoci in condanne e/o sanzioni.  Inoltre un procedimento in corso, aldilà del suo esito, rappresenta un elemento di criticità nella misura in cui finisca per influire sulla capacità dell’esponente di dedicare tempo sufficiente alle proprie funzioni. Sempre nel caso di provvedimento favorevole, si consiglia un’analisi nel merito laddove la circostanza che il procedimento si concluda senza conseguenze negative ad esempio per questioni formali o procedurali,  rappresenta comunque un indice di inidoneità.

Sul conflitto d’interesse si conferma la previsione di procedure aziendali di presidio e gestione con indicazioni operativi nel caso ci siano ipotesi si conflitto (es. divieto di prendere parte ad una data riunione). Non ricorre questa ipotesi nel caso ad esempio di crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati) non privilegiati (ossia alle condizioni di mercato standard per la banca in questione) che siano in bonis; di altri crediti non privilegiati in bonis di importo inferiore a 200.000 euro, garantiti o meno; di partecipazioni inferiori o pari all’1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.

La disponibilità di tempo si traduce in un limite al cumulo di incarichi, con l’eccezione degli incarichi multipli calcolati come unico o di quelli in seno ad organizzazioni non commerciali. Nel calcolo del tempo va considerato oltreché quello necessario alla funzione, quello da impiegare per la formazione.

Viene ribadito, da ultimo, un dovere di controllo costante sulla governance la cui responsabilità primaria spetta all’ente vigilato il quale dovrà individuare le carenze riferite all’idoneità complessiva del proprio organo di amministrazione tramite un’autovalutazione.