06 Marzo 2017

Esclusione del reato di autoriciclaggio nel versamento di denaro con provenienza illecita su carta prepagata

Esclusione del reato di autoriciclaggio nel versamento di denaro con provenienza illecita su carta prepagata

La sentenza in commento riguarda la fattispecie dell’inedita figura delittuosa dell’autoriciclaggio, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 186/2014 come reato previsto all’art. 648-ter del codice penale che dispone: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. In sintesi può dirsi che “l’impiego” fa riferimento a qualsivoglia forma di reimmisione della disponibilità delittuosa nel circuito economico e legale, come può avvenire nel caso di un investimento in ambito imprenditoriale, di un aumento di capitale societario o di un acquisto di immobile da reddito o strumentale all’impresa.

In particolare, uno strumento per far rientrare nel predetto circuito del denaro proveniente da attività illecite può essere costituito dalle carte prepagate, con le quali si può versare o prelevare contante non dovendosi rivolgere all’addetto di filiale e quindi sottraendosi ai controlli, previsti dalla normativa antiriciclaggio, relativi ai motivi sottostanti alle operazioni effettuate. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione è scaturito dall’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino avverso l’ordinanza del G.I.P. avente ad oggetto l’applicazione della custodia cautelare in carcere e l’obbligo di presentazione per due soggetti indagati di furto e di utilizzo abusivo di carta bancomat e, al contempo, di autoriciclaggio: il G.I.P. aveva rigettato la richiesta relativamente a tale ultima fattispecie criminosa, non ritenendola integrata qualora, proprio come nel caso di specie, fosse stato versato su una carta prepagata il denaro ottenuto dal furto di un bancomat. Avverso tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica di Torino chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, in ragione della errata qualificazione dei fatti, ritenendo invece perfezionato anche il reato di autoriciclaggio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, specificando che il mero deposito di una somma su una carta prepagata non costituisce né attività “economica”, secondo i riferimenti forniti dal codice civile, né attività “finanziaria” così come indicato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Infatti per la Corte è economica, ai sensi dell’art. 2082 c.c., “soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi ed in essa non rientra certamente la condotta incriminata; né tantomeno può ritenersi sussistere nella condotta di versamento di somme in un conto corrente ovvero in una carta prepagata una attività “finanziaria” con ciò facendosi riferimento ad ogni attività rientrante nell’ambito della gestione del risparmio ed individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo”. Per ciò che concerne la nozione di attività finanziaria, la Corte ha rilevato che, in assenza di specifiche disposizioni civili o penali, sia determinante, per la punibilità ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., l’art. 106 del sopra citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, “che individua quali tipiche attività finanziarie l’assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzioni di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito), l’attività di cambiovalute”. Nel definire la vicenda, la Corte ha specificato che con l’introduzione dell’art. 648-ter c.p., si sia voluto punire soltanto quella condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria, ove “l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto”, circostanza che, con riferimento alla condotta degli indagati, non si è verificata, determinando il rigetto del ricorso per il mancato perfezionamento del reato di autoriciclaggio in ragione dell’assenza dell’elemento oggettivo.