03 Giugno 2015

Conto corrente, interessi ultralegali ed usura
L’assenza di specificazione dei tassi ne comporta l’illegittimità con obbligo di restituzione o rideterminazione del saldo debitorio su c/c. Trib. Padova Agosto 2014
Una società, si opponeva ad un decreto ingiuntivo notificatogli dalla propria banca per circa euro 300.000,00, a titolo di saldo debitore del conto corrente intestato alla predetta società, e ciò per applicazione di tassi di interesse: la società chiedeva altresì la rideterminazione del saldo, eventualmente a debito della stessa.
Si tratta di un caso che oramai spesso è oggetto delle cronache giudiziarie e che vede i clienti bancari adire le vie legali per far accertare dai giudici civili eventuali applicazioni di tassi non dovuti o non stabiliti contrattualmente, anche al fine di stabilire se la Banca, con il suo comportamento, abbia violato disciplina antiusura di cui alla legge 108/96.
Questa tipologia di controversie viene spesso azionata sulla base di perizie di parte che i clienti depositano in giudizio al fine di dimostrare l’illegittimità ed usurarietà del tasso.
Nel caso oggetto della sentenza del Tribunale di Padova, la società depositava in giudizio una perizia che accertava l’applicazione di un tasso medio globale pari al 46,401% a fronte di un tasso soglia, all’epoca dei fatti, pari al 9,655%: così facendo, la Banca aveva tutta la possibilità di provare, in giudizio, l’infondatezza della richiesta avanzata dalla società.
Sulla base della detta perizia, ed in assenza di precise contestazioni da parte della banca, il giudice dichiara fondata la richiesta della società sulla base di importanti considerazioni.
Il tribunale infatti rileva come il contratto di conto corrente non contenesse la menzione specifica dei tassi applicati, delle commissioni di massimo scoperto, ed in generale delle condizioni economiche concretamente applicate al rapporto: per tale motivo dichiarava non solo l’illegittimità dei tassi ultralegali applicati, ma anche l’illegittima applicazione degli interessi anatocistici che risultavano essere applicati ai soli interessi debitori.