19 Ottobre 2015

Classificazione clientela: se il consumatore è garantito da ipoteca su bene ad uso professionale

Classificazione clientela: se il consumatore è garantito da ipoteca su bene ad uso professionale

La circostanza che il credito sorto dal contratto di finanziamento sia garantito da un’ipoteca concessa da un professionista (avvocato in qualità di rappresentante del proprio studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio dell’attività professionale di tale avvocato) non incide sulla determinazione della qualità di consumatore o di professionista della persona che ha concluso il contratto principale.

Occorre infatti prendere in considerazione la specificità di ciascuno di tali rapporti giuridici onde determinare le diverse funzioni svolte nel loro contesto da una stessa persona. E’ questo uno dei passaggi più interessanti di una sentenza della Corte di Giustizia europea recentemente pubblicata con la quale lo stato di residenza del cliente di un intermediario finanziario ha chiesto ai giudici comunitari di decidere se, in un processo vertente sull’interpretazione della vessatorietà di una clausola recante una commissione, il cliente in questione – con la doppia veste di mutuatario per esigenze personali e garante in base ad ipoteca gravante sull’immobile proprietà del suo studio legale – dovesse ritenersi un consumatore o un professionista.

La Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’articolo 2, lettera b) della Direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Direttiva n. 93/13/CEE del 05/04/1993) “deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante”.

Dunque non solo la classificazione di consumatore permane anche per il soggetto dotato di un livello adeguato di avvedutezza qualora agisca per scopi estranei all’attività professionale (principio peraltro ormai consolidato), ma nel caso in oggetto ciò non è scalfito neanche dal fatto che il cliente abbia una diversa veste giuridica nei panni del garante: trattandosi infatti di rapporto accessorio (quello ipotecario) ciò che, secondo la Corte di Giustizia, rileva veramente è il rapporto principale di credito ossia di finanziamento erogato per scopi estranei all’attività professionale. Consumatore ça va sans dire!