08 Novembre 2016
Capogruppo e gruppo bancario cooperativo. Istruzioni per l’uso.
Creare centri di unità direzionale strategica e operativa, permettere l’integrazione della governance e coesione patrimoniale anche al fine di rispettare le regole prudenziali europee: continua l’avanzata di Banca d’Italia che, con recente intervento, mediante la pubblicazione del 19° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 dettaglia la disciplina in materia di Capogruppo e gruppo cooperativo.
Banca d’Italia, in forza delle novità introdotte con il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 era stata chiamata a disciplinare i requisiti organizzativi e operativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, il procedimento di costituzione e di adesione al gruppo, le caratteristiche della garanzia intra-gruppo nonché i requisiti specifici dei gruppi cooperativi territoriali e la determinazione del requisito minimo di patrimonio netto da applicare alla capogruppo di questi ultimi.
Si inserisce dunque, con questo 19° aggiornamento, nella Parte Terza della Circolare il nuovo Capitolo 5 (Gruppo Bancario Cooperativo), con cui è data attuazione agli artt. 37-bis e 37-ter TUB introdotti dalla riforma delle banche di credito cooperativo di cui al citato decreto legge convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
La seconda Sezione della novellata circolare è dedicata ai requisiti organizzativi della capogruppo e la composizione del gruppo, con riferimento sia al gruppo bancario cooperativo sia al gruppo provinciale. Si ricordi che fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle banche che hanno aderito al contratto di coesione e adottato le conseguenti modifiche statutarie, anche le altre banche, diverse da banche di credito cooperativo, su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell’art. 23 del TUB. Fanno parte del gruppo bancario cooperativo le società strumentali controllate dalla capogruppo. Il gruppo bancario cooperativo può poi comprendere sottogruppi territoriali.
Nella Sezione in commento dunque vengono individuati i requisiti necessari per la capogruppo e definito il patrimonio netto necessario di almeno un miliardo, ad eccezione dell’ipotesi di capogruppo “provinciale” insediata nelle province di Trento e Bolzano per cui è richiesto una soglia di 250 milioni di euro. Il differente importo si giustifica in ragione delle dimensioni degli agglomerati, sebbene resti fermo che anche la capogruppo del gruppo bancario cooperativo deve avere una dimensione e una corrispondente robustezza tecnico-organizzativa che “le consentano di partecipare alle infrastrutture di pagamento e regolamento, nonché alle operazioni di politica monetaria a beneficio delle società appartenenti al gruppo”. Il dimensionamento di entrambe le capogruppo infatti deve in ogni caso permettere l’accesso al mercato dei capitali esterni, a fronte di un adeguato rating, e mantenere la capacità di offrire servizi a beneficio degli aderenti.
A fronte di tutte le attività poi che la capogruppo andrà a svolgere (in primis l’attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate nonché servizi tecnologici, contabili, ecc.) va menzionato che le attività che rientrano nella sua esclusiva responsabilità non possono essere esternalizzate o delegate a soggetti diversi dalla capogruppo. Resta in ogni caso salva la possibilità di esternalizzare le funzioni aziendali.
Nella terza Sezione sono disciplinati aspetti differenti, a cominciare dal paragrafo primo dedicato al contenuto minimo del contratto di coesione fra la capogruppo e le banche affiliate, in particolare per quanto riguarda il governo societario del gruppo, i poteri della capogruppo in materia di nomina degli organi delle banche affiliate, i controlli interni e i sistemi informativi, l’attività di controllo e intervento della capogruppo, il rispetto dei requisiti prudenziali e degli obblighi segnaletici verso l’autorità di vigilanza, le decisioni di rilievo strategico, le sanzioni previste nel contratto, i doveri della capogruppo e i criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi. Per quanto concerne il patto di coesione con esso si genera un rapporto di riconoscimento reciproco con cui le singole Bcc aderiscono accettando di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo che dal suo canto se ne assume tutti le relative responsabilità.
In riferimento poi alla nomina degli organi delle banche affiliate è interessante notare come, benché si premetta che rimane ferma la competenza dell’assemblea dei soci della singola Bcc, è particolarmente incisiva l’influenza della capogruppo che in ogni caso (per mezzo di regolamenti e procedimenti elettorali) deve essere preventivamente coinvolta in una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate, membri su cui deve esprimersi favorevolmente. E ciò anche se si tratti di un rinnovo parziale degli organi.
Il contratto di coesione prevederà e disciplinerà il quadro generale – da dettagliare in regolamenti attuativi della capogruppo – dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate.
C’è sicuramente una valorizzazione della meritocrazia a tutti i livelli (sia di capogruppo che di affiliate) che aveva avuto modo di apprezzare la stessa BCE nel suo parere del 31 agosto quando, nell’esprimere apprezzamento per la riforma italiana delle Bcc aveva proposto di estendere il processo di selezione basato sul merito previsto per gli organi sociali anche ai manager che occupano posizioni chiave nella capogruppo e negli eventuali sottogruppi territoriali, sino a prevedere obblighi supplementari di rotazione per assicurarne l’indipendenza.
Per quel che concerne le caratteristiche dell’accordo di garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate enunciate nel paragrafo due, vengono dettagliati i criteri e le modalità di adesione, e viene disciplinata la facoltà di recesso ed il patto di reciprocità che si instaura in termini di garanzia.
I criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo sono enunciati nel paragrafo tre, mentre tutta la quarta Sezione è dedicata agli statuti della capogruppo e delle banche affiliate, anche con riferimento al gruppo provinciale. Le Bcc affiliate a un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d’Italia per l’accertamento ai sensi dell’art. 56 del TUB. Esso dichiara l’appartenenza della società al gruppo bancario cooperativo riconoscendo che essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni emanate dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione o per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del gruppo. Inoltre lo statuto di ciascuna banca affiliata disciplina i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società in coerenza con le prerogative della capogruppo in tema di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti di tali organi.
Quanto alle istruzioni su come costituire un gruppo, è la quinta Sezione a dettare le regole per la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo, indicando tutto il corredo di informazioni e documenti da sottoporre alla Banca d’Italia.