17 Maggio 2016
Antiriciclaggio: nuovo monito dell’Unità di Informazione Finanziaria
Alla luce dei recenti attacchi terroristici in tutta Europa l’U.I.F., con un recente provvedimento sottolinea la cogente necessità di implementare i controlli antiriciclaggio da parte di tutti i soggetti passivi degli obblighi di cui al D.lgs. 231 del 2007, anche alla luce dei più recenti provvedimenti organizzativi pubblicati nel corso del tempo da Banca d’Italia, ricordando come il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con le Risoluzioni n. 2178 (2014) e n. 2253 (2015), abbia richiamato l’attenzione degli Stati aderenti sulla necessità di recidere le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e di criminalizzare determinate condotte connesse alle attività dei foreign fighter, e come il GAFI abbia pubblicato nel 2015 rapporti dedicati ai canali di funding dell’IS e dei foreign fighter e ai rischi emergenti del finanziamento del terrorismo.
Uno degli principali strumenti di prevenzione richiamati dall’U.I.F, consiste nell’adeguata conoscenza della clientela, assicurando la “massima valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dei destinatari degli obblighi di segnalazione” nonché implementando le “procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate dagli intermediari finanziari “.
Dunque il momento dell’acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, mediante lo strumento dell’adeguata verifica della clientela diviene presidio fondamentale e prodromico e funzionale all’adempimento degli obblighi di segnalazione di cu iall’art.41 del citato decreto 231/07.
Per l’U.IF. infatti, assumono specifica importanza “l’acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente; l’attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle “liste” delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo; la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e social media”.
Nel medesimo provvedimento, l’U.I.F approfondisce ed individua i principali canali di finanziamento al terrorismo, facendo espresso riferimento sia al sistema di trasferimento di fondi tramite “money transfer”, sia all’operatività inusuale e non congrua delle organizzazioni non lucrative, così sottolineando ancora una volta la necessità di un più cogente controllo sulle attività di queste ultime, come già rilevato nell’ultimo provvedimento di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela dell’aprile 2013, ancora scarsamente applicato all’interno delle organizzazioni bancarie.
Si sottolinea dunque la necessità di implementare l’operatività interna degli intermediari, predisponendo chiari processi interni volti a garantire l’effettiva conoscenza o conoscibilità della propria clientela, sia essa retail che corporate.