03 Giugno 2015
Antiriciclaggio: istruzioni operazioni estero
GDF E AGENZIA ENTRATE: MONITORAGGIO CONTROLLO E COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE CON L’ESTERO
In data 8 agosto 2014, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza hanno emanato un provvedimento a firme congiunte prot. 20104/105953, nel quale viene specificato che i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero dietro specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Detto provvedimento segue la disciplina contenuta nella Legge n.97/2013 (legge europea per il 2013), con cui si è stabilito che, al fine di garantire la massima efficacia all’azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l’Unità centrale per il contrasto all’evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l’estero per masse di contribuenti
Gli intermediari finanziari dunque dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000 intercorse con l’estero, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata e per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione.
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