05 Novembre 2020
Antiriciclaggio: direttore di banca responsabile per omessa SOS
La Cassazione, con sentenza n. 21548 del 21 agosto 2019, ha respinto il ricorso promosso da un ex dipendente di banca contro la decisione di conferma del licenziamento disciplinare disposto, nei suoi confronti, dalla sua ex datrice di lavoro.
Il giudice di appello, in particolare, aveva ritenuto ininfluente, ai fini della configurabilità della responsabilità disciplinare del ricorrente, la circostanza che l’ex-dipendente fosse stato assolto in sede penale nel primo grado di giudizio dal connesso reato di favoreggiamento reale, con la classica formula “perché il fatto non sussiste”.
Era stato sottolineato, che sul piano del rapporto di lavoro ed in conformità del contenuto della contestazione disciplinare imputata al bancario, venivano in rilievo condotte connesse alla violazione di suoi specifici doveri, in quanto preposto ad una filiale dell’istituto di credito ed investito di ampi poteri gestionali (il soggetto in questione ricopriva il ruolo di Direttore), anche di rappresentanza dell’azienda bancaria.
La condotta, concretizzatasi in una imprudente valutazione della clientela e delle operazioni a rischio riciclaggio, costituiva secondo la Corte fonte di responsabilità contrattuale e ciò prescindeva dalla configurabilità di fatti di rilievo penale.
Nel dettaglio, era stato riscontrato che l’ex-Direttore fosse incorso nella omessa segnalazione, ai fini della normativa antiriciclaggio, di numerose operazioni sospette le quali, pur formalmente poste in essere da tre diverse società – amministrate o di proprietà di prestanome – vedevano coinvolto sempre lo stesso soggetto già noto alle forze dell’ordine, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, bancarottiere, vicino ad un noto clan mafioso. La condotta omissiva del dipendente di banca, in definitiva, era risultata gravemente lesiva del rapporto fiduciario datore-dipendente, tanto che le conclusioni della sentenza impugnata sono state pienamente condivise anche dalla Suprema Corte.
Ci preme sottolineare in questa sede che gli inadempimenti cosi rilevati, che hanno portato al licenziamento di un Direttore di filiale, sono riconducibili alla violazione della normativa antiriciclaggio. Non solo la violazione della fonte primaria che è il D. lgs. 231/07 ma anche quella dettata dalla Banca d’Italia con la normativa secondaria e dalle prassi aziendali, per le quali non sono stati adempiuti correttamente gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazione sospetta così come indicati dalla Normativa antiriciclaggio e specificati dai Regolamenti interni all’azienda: la Sentenza, dunque, porta ad un orientamento teso a guardare alla violazione degli obblighi antiriciclaggio e dei modelli di collaborazione attiva anche come elemento idoneo a fondare un licenziamento per giusta causa.
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