17 Gennaio 2017

Antiriciclaggio: aspettando la IV Direttiva con le Joint Guidelines
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) – composto da rappresentanti di ESMA, EBA ed EIOPA – ha pubblicato le Joint Guidelines affrontando la tematica dell’approccio alla vigilanza basato sul rischio, approccio che, oramai, sin dall’anno 2013, Banca d’Italia ha inserito stabilmente nei presidi antiriciclaggio degli intermediari bancari e finanziari, in particolar modo in tema di adeguata verifica della clientela.
In attesa del recepimento, da parte del nostro Paese, della IV direttiva antiriciclaggio (Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing), con tali Linee guida si pone ancora una volta l’approccio basato sul rischio al centro dei sistemi antiriciclaggio dell’Europa sottolineandosi ancora una volta come il rischio di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo possano variare da paese a paese, da territorio a territorio.
Lo stesso articolo 48 della direttiva (UE) 2015/849 prevede che le autorità europee di vigilanza emanino linee guida per le autorità competenti sulle caratteristiche di un approccio basato sul rischio, con l’obiettivo di creare sia una base comune in tema di supervisione e di stabilire pratiche di vigilanza uniformi ed efficaci in tutta l’UE.
Pur se i destinatari di tali Linee Giuda sono le rispettiva Autorità di vigilanza, e pur se tali linee entreranno in vigore dopo un anno dalla loro pubblicazione, è interessante procedere ad una sintetica descrizione dei contenuti, in visione futura.
In queste linee guida, l’approccio basato sul rischio viene descritto come un processo ciclico e distinto in fasi
Fase 1. L’identificazione dei fattori di rischio ML / TF, per cui le autorità competenti di ottenere informazioni su entrambi i rischi / TF nazionali ed esteri ML che influenzano i mercati rilevanti.
Quando si applica un modello di RBS, le autorità competenti dovrebbero in primo luogo di identificare i fattori di rischio che influenzano i rischi ML / TF. L’entità e il tipo di informazioni richieste devono essere proporzionate alla natura e alle dimensioni del soggetto dell’attività di valutazione. Si deve inoltre tener conto del profilo di rischio come determinato sulla base di precedenti valutazioni dei rischi, se del caso, e il contesto in cui il soggetto della valutazione opera, come la natura del settore di cui il soggetto di valutazione appartiene, e ciò mediante un’attenta valutazione sia dei rischi c.d. “domestici” che dei rischi c.d. “esteri”.
Ed infatti, circa i primi, le autorità competenti dovrebbero avere un’adeguata conoscenza, consapevolezza e la comprensione dei rischi ML / TF individuati a livello nazionale al fine di identificare i fattori di rischio / TF ML associati alle attività finanziarie interne di soggetti di valutazione (es. il tipo e l’entità del riciclaggio di denaro legato ai reati commessi a livello nazionale; la scala di riciclaggio dei proventi di reati presupposto commessi all’estero), mentre circa i secondi, ovvero i c.d. “ fattori di rischio Esteri”, qualora un soggetto di valutazione mantiene legami significativi con gli altri Stati membri o paesi terzi, in modo che i soggetti da valutare siano esposti a rischi ML / TF associati a questi altri paesi, le autorità competenti dovrebbero identificare questi rischi (es. una società mantiene importanti rapporti commerciali con controparti stabilite in altri Stati membri o terzi o fa parte di un gruppo finanziario stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo; ovvero ancora, beneficiari effettivi di un’impresa che hanno sede in un altro Stato membro o paese terzo).
Fase 2: Valutazione dei rischi
Le autorità competenti dovrebbero valutare la misura in cui i fattori di rischio individuati nella fase 1) vadano ad influenzare i sistemi AML ed i controlli richiesti al fine di adeguatamente mitigare i rischi a cui i destinatari della norma antiriciclaggio sono esposti.
Fase 3: Supervisione
La valutazione del rischio dovrebbe costituire la base per lo sviluppo di una strategia di controllo per ogni soggetto di valutazione e per il settore controllato nel suo complesso. Altresì, le autorità competenti dovrebbero destinare risorse di vigilanza commisurate alle varie fasce di rischio.
Fase 4: Monitoraggio e azioni di follow-up. L’aggiornamento della valutazione dei rischi e del piano d’azione di vigilanza.
Dal momento che la RBS non è un esercizio una tantum, ma un processo continuo e ciclico, le informazioni su cui si basa la valutazione del rischio devono essere riviste periodicamente e su una base ad hoc, ed aggiornate, se necessario, periodicamente.