11 Luglio 2016

Il debitore illegittimamente pignorato dalla banca

Il debitore illegittimamente pignorato dalla banca

Con l’interessante sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile una banca per illegittimo pignoramento dell’immobile di proprietà di una sua cliente, debitrice nei confronti dell’istituto di credito, non permettendole così di venderlo ed estinguere il debito.

Entrando nel merito della causa, la correntista ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo (n. 6964/1995), notificato il 6 aprile 1995, che le aveva intimato di pagare € 64.255.123, oltre accessori, alla banca, quale saldo debitore di un conto corrente da essa garantito.

La correntista non ha contestato l’esistenza del debito, ma ha dedotto che il mancato pagamento era stato determinato dalla mancanza di liquidità derivante dall’indisponibilità dell’unico immobile di sua proprietà, a causa di un pignoramento immobiliare illegittimo, notificatole dalla stessa banca il 5 giugno 1992, che le aveva impedito di alienarlo e di procurarsi la liquidità necessaria per estinguere il suo debito, provocando il fallimento di una trattativa negoziale per la vendita dell’immobile.

La correntista ha opposto, al credito azionato dalla banca, un proprio credito per il risarcimento del danno derivante, a suo avviso, dalla illegittimità della predetta azione esecutiva che la banca aveva promosso per recuperare un credito inesistente, che derivava dall’acquisto di un immobile, gravato da una ipoteca che, nel rogito di compravendita stipulato il 26 ottobre 1989, si dichiarava essere in corso di cancellazione grazie all’erogazione di un mutuo. Tale mutuo era stato erogato, ma non utilizzato allo scopo di estinguere il debito garantito dall’ipoteca, a causa del comportamento illecito del direttore della filiale della banca che, come risultava da una sentenza di condanna penale, aveva distratto la somma in favore dei venditori, lasciando intatta l’ipoteca posta a fondamento dell’azione esecutiva promossa dalla medesima banca.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda della correntista, ha condannato la banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ed ha dichiarato compensati i reciproci debiti e crediti tra le parti.

Il gravame della banca è stato accolto dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2010.

La Corte ha qualificato l’azione della correntista a norma dell’art. 96 c.p.c. e l’ha ritenuta non proponibile in un giudizio (avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo per il saldo debitore di un conto corrente) diverso da quello dal quale traeva origine la responsabilità aggravata, che aveva ad oggetto l’azione esecutiva promossa dalla banca con il pignoramento (avverso il quale la correntista aveva proposto opposizione all’esecuzione, in un giudizio definito con sentenza del Tribunale di Roma, n. 31008 del 2001, che aveva poi cancellato il pignoramento e l’ipoteca); inoltre, ad avviso della Corte, mancava il nesso causale tra il comportamento illecito della banca ed il fallimento della trattativa per la vendita dell’immobile, che era imputabile, oltre che all’illegittima persistenza del pignoramento, anche alla non dimostrata fattibilità giuridica dell’operazione; infine, la correntista non poteva fare valere altri danni, patrimoniali (all’attività commerciale della società garantita) o non patrimoniali, per la condotta omissiva o commissiva del dipendente della banca, poiché il pregiudizio dedotto era sempre stato riferito al pignoramento illegittimo.

Avverso questa sentenza la correntista ha proposto ricorso per cassazione.

In generale, il pignoramento di un immobile è sempre lecito quando sorretto da un valido titolo esecutivo (ossia una sentenza, un contratto di mutuo, un decreto ingiuntivo, ecc.). Non esistono, infatti, limiti minimi di credito al di sotto del quale è vietato procedere all’esecuzione forzata (almeno quando si parla di soggetti privati).

Quindi, il creditore può pignorare un immobile anche se il debitore ha già trovato l’acquirente e promette che, con i soldi ricavati dalla vendita, chiuderà la propria morosità.

Tuttavia, il discorso cambia quando il titolo esecutivo viene revocato a seguito di un’opposizione, perché ritenuto insussistente o illegittimo. In tal caso, non solo l’eventuale pignoramento deve essere revocato, ma al debitore che, per causa di tale pignoramento, non abbia potuto pagare i propri debiti con lo stesso o altri soggetti, è dovuto anche un risarcimento del danno.

Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, quindi, la banca è responsabile per l’inadempimento del proprio correntista debitore, quando proceda illegittimamente a pignorare un immobile di quest’ultimo senza così garantirgli la possibilità di venderlo e con la somma ripianare i debiti maturati con l’istituto bancario.

Pertanto, tutte le volte in cui il pignoramento è illegittimo, il debitore può rivendicare non solo l’estinzione del pignoramento stesso, ma anche il risarcimento dell’ulteriore danno, sempre se dimostrato, derivante dal fatto di non aver potuto pagare altri debiti.